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Circolare 24

Abolizione dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell’alunno dopo malattia

Abolizione dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell’alunno dopo malattia L. R. 25 luglio 2024, n.13 - Giustificazione assenze

Utente Funzione Strumentale

da Funzione Strumentale

Docente

Genitori ed Alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
Docenti e Personale ATA
DSGA
ALBO
ATTI

OGGETTO: Abolizione dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell’alunno dopo malattia L. R. 25 luglio 2024, n.13 – Giustificazione assenze e ritardi a.s. 2024/25

Si comunica a tutte le famiglie e al Personale che sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i tre giorni per la scuola dell’infanzia e i cinque giorni di assenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado, di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.
Si riporta testualmente, pertanto, l’art.9, comma 1 che stabilisce:« Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l’obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all’articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente».

Pertanto resta l’obbligo di presentare la giustificazione delle assenze per malattia mediante la normale procedura adottata per le giustificazioni per motivi diversi da malattia: tutte le assenze si giustificheranno tramite Registro Elettronico Argo DIDUP anche di un solo giorno. I genitori/esercenti potestà genitoriale dovranno specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

In assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l’esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare codificato anche nel “Patto di Corresponsabilità” che a breve verrà nuovamente sottoscritto dalle famiglie di ciascun ordine.
Si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, NON facendo rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Rimandare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei figli stessi. Tuttavia, anche in assenza di obbligo di certificato, è consigliabile confrontarsi con il Pediatra e valutare con lui i tempi di guarigione e ripresa scolastica del bambino.

ASSENZE PROGRAMMATE
Le assenze per motivi familiari programmate devono essere comunicate alla Scuola in anticipo rispetto al periodo di assenza consegnando al Docente Coordinatore di classe l’Allegato 1 _ Autocertificazione
Comunicazione preventiva assenza motivata o inviandolo all’indirizzo saic8br003@istruzione.it avendo cura di specificare cognome e nome dell’alunno, ordine di scuola, classe, sezione e plesso scolastico frequentato e giustificate su registro elettronico. L’autodichiarazione dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità.

ASSENZE SUPERIORI AI 15 GIORNI
In conformità all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 e alla Circolare Ministeriale n. 20 del 04/03/2011, la validità dell’anno scolastico per gli Alunni della Scuola Secondaria di I grado è disciplinata dal numero di assenze.

In particolare ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Una deroga al limite minimo di presenza è prevista per casi eccezionali, certi e documentati che rientrino tra i seguenti:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da federazioni che hanno stipulato intese con il MIUR;
• impegni lavorativi per gravi e comprovati motivi economici della famiglia;
• gravi e documentabili motivi di famiglia che rendano impossibile la regolare frequenza;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano;
• gravi eventi atmosferici o naturali.

Si sottolinea pertanto che, ai sensi della L. 159/23, in caso di assenze di durata superiore a 15 giorni, anche non continuative, in tre mesi, non giustificate con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, si configura “elusione dell’obbligo scolastico” e si configurano gravi responsabilità di carattere penale per la famiglia, – tenuto conto che è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

Tenuto conto che in base a quanto previsto dalla legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale“ all’ art. 12 punto 4) ”Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”.

AMMISSIONE CON RISERVA
L’alunno che non presenti giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, sarà ammesso in classe “con riserva” e dovrà giustificare entro due giorni successivi; in caso di ripetute assenze non congruamente giustificate, i Genitori saranno tempestivamente convocati dal Coordinatore di classe e giustificheranno al Dirigente Scolastico direttamente le assenze.

RITARDI
Si ricorda ai Genitori ed Alunni che il rispetto dell’orario di ingresso e di uscita al termine delle attività didattiche è fondamentale. L’ammissione in classe degli alunni che occasionalmente si presentano alla prima ora in ritardo – debitamente accompagnati dai genitori – è autorizzata dal Docente in servizio alla prima ora, previa firma del genitore del modulo presente all’ingresso del plesso e consegnato dal Collaboratore Scolastico o dallo stesso alunno al Docente.
Le ore intere di ritardo o uscite anticipate -puntualmente annotate anche sul registro elettronico – sono computate come ore di assenza.
Gli alunni ritardatari, se non accompagnati, devono esibire giustificazione scritta del genitore al Docente presente in classe. In caso di impedimento all’esibizione, il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo sempre per iscritto.
Superati i dieci ritardi, il genitore verrà convocato dal Coordinatore di classe e giustificherà direttamente al Dirigente Scolastico.
L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e sempre con accompagnamento del genitore:. pertanto l’ammissione a scuola in ore successive alla prima dovrà sempre essere autorizzata direttamente dal Dirigente Scolastico o dal Docente Coordinatore di Plesso.

Se l’ingresso alla seconda ora è reiterato per cinque volte nell’arco di un mese, il Coordinatore di classe convocherà il genitore alla presenza del Dirigente Scolastico.
In caso di ulteriore reiterazione, sarà convocato il Consiglio di classe.

USCITE ANTICIPATE
Le uscite anticipate periodiche richieste per terapie dovranno essere richieste alla segreteria didattica e autorizzate dalla Dirigente Scolastica previa presentazione di documentazione idonea.
Altre tipologie di uscite anticipate degli studenti, premesso che hanno il carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, dovranno essere motivate sono autorizzate solo in presenza del genitore, dell’ esercente la potestà genitoriale o suo delegato munito di delega scritta. Le uscite anticipate rientrano nel cumulo orario delle assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida Di Lieto

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