Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2024/25 – Personale educativo, personale docente ex art.59 commi 4 e 9bis del D.L. 73/2021 ovvero dell’art.5ter del D.L. 228/2021, nonché il personale docente ex art.5 commi 5 e 6 del D.L. 44/2023.
Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti termini e modalità di presentazione delle domande e adempimenti da attuare, come riportati nella nota ministeriale prot. n. 38631 del 04/07/2024, cui si rinvia integralmente per tutte le istruzioni fornite.
Le domande di assegnazione provvisoria per il personale docente vanno presentate dall’11 luglio alle ore 23:59 del 24 luglio 2024.
Il personale educativo, il personale docente assunto nell’a.s. 2023/24 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ex art.59 commi 4 e 9bis del D.L. 73/2021 ovvero dell’art.5ter del D.L. 228/2021, all’esito del superamento positivo dell’anno di prova di cui all’art.13 del d.lgs. 59/2017, nonché il personale docente assunto nell’a.s. 2023/24 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ex art.5 commi 5 e 6 del D.L. 44/2023, all’esito del superamento dell’anno di prova ed in presenza delle deroghe di cui all’art.34 del CCNI 2019/2021, presentano le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, in forma cartacea, utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM http://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-eassegnazioni-provvisorie.
Suddette domande vanno presentate secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ossia esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo uspsa@postacert.istruzione.it.
A tal proposito, si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse da quelle prescritte.
Si richiama l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali al fine di una corretta compilazione della domanda.
• L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 modificando l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha eliminato il principio del referente unico nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità; per cui non è più obbligatoria l’autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità;
• l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza sia comprovata da certificazione anagrafica ovvero secondo quanto delineato, in tema di dichiarazioni personali, dall’art. 7 comma 9 del CCNI. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura. Si fa presente, infine, che la mancata presentazione, in uno all’istanza di utilizzazione o
assegnazione provvisoria, della documentazione richiesta dall’art. 8 CCNI – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – comporterà il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Si allegano i modelli di domanda da utilizzare per il personale docente indicato in oggetto, pubblicati sul sito istituzionale del MIM.
Si precisa che è onere dei docenti interessati produrre la documentazione attestante il superamento dell’anno di prova di cui all’art.13 del d.lgs. 59/2017, requisito imprescindibile per la partecipazione alla procedura di mobilità annuale.
IL DIRIGENTE
Dott. Mimì Minella
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